Scattano da sabato 29 aprile le nuove regole sul Mud, che esentano dalla presentazione della dichiarazione ecologica chi produce rifiuti non pericolosi. Una semplificazione che taglierà del 30% il numero di modelli unici presentati ogni anno: da 450mila i Mud dovrebbero scendere infatti a 300mila.
Dentro il decreto legislativo 152/06
Entra in vigore il decreto legislativo 152/06 che riordina la normativa ambientale è annunciato sulla “Gazzetta Ufficiale”n.88 del 14 aprile ed entrerà in vigore il 29 aprile, in tempo perché le nuove regole sul Mud scattino sin da quest’anno.
Scadenza. La dichiarazione unica ecologica va presentata il 2 maggio (il 30 aprile è domenica), con le nuove regole previste dall’articolo 189, comma 3 del Codice dell’ambiente.
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Gli esclusi. Non devono più presentare la dichiarazione ambientale i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, lavorazioni artigianali, attività di recupero e smaltimento rifiuti, nonché i produttori di fanghi derivanti da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fiumi.
Per chi vale l’obbligo. Il Mud va presentato dai produttori di rifiuti pericolosi, da chi effettua attività di raccolta e trasporto e da chi svolge operazioni di recupero e smaltimento. Mud obbligatorio da quest’anno anche per i consorzi che recuperano particolari tipologie di rifiuti.
Vas. Il codice recepisce la direttiva 2001/42/Ce sulla “valutazione ambientale strategica” di piani e programmi. La Vas dovrà essere effettuata durante la fase preparatoria e comunque prima della loro approvazione. I tempi sono stretti: il giudizio di compatibilità deve arrivare entro 60 giorni, altrimenti scatta l’intervento sostitutivo del Consiglio dei ministri che ha disposizione altri 60 giorni. L’assenza di risposta equivale a un giudizio di compatibilità negativo.
Via. Non sarà più effettuata sul progetto definitivo ma su quello preliminare, salvo poi verificare che il definitivo rispetti le condizioni indicate nel giudizio di compatibilità ambientale e che non ci siano differenze rispetto alle aree interessate o alle risorse ambientali coinvolte. Il verdetto ambientale dovrà essere espresso in 90 giorni. In caso di silenzio parte lo stesso meccanismo della Vas.