Il Parlamento Europeo e il consiglio dell’Unione Europea, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, considerando quanto segue:
1. La direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità è stata modificata a più riprese ed in maniera sostanziale. A fini di razionalità e chiarezza occorre pertanto procedere alla codificazione della suddetta direttiva.
2. Differenze tra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di etichettatura dei prodotti alimentari possono ostacolarne la libera circolazione e possono creare disparità nelle condizioni di concorrenza.
3. È pertanto necessario ravvicinare dette legislazioni per contribuire al funzionamento del mercato interno.
4. La presente direttiva ha lo scopo di stabilire le norme comunitarie di carattere generale ed orizzontale applicabili a tutti i prodotti alimentari immessi in commercio.
5. Le norme di carattere specifico e verticale riguardanti soltanto determinati prodotti alimentari devono invece essere stabilite nell’ambito delle disposizioni che disciplinano tali prodotti.
6. Qualsiasi regolamentazione relativa all’etichettatura dei prodotti alimentari deve essere fondata anzitutto sulla necessità d’informare e tutelare i consumatori. (Etichette)
7. Questa necessità implica per gli Stati membri di imporre requisiti linguistici, nel rispetto delle regole del trattato.
8. Un’etichettatura adeguata concernente la natura esatta e le caratteristiche del prodotto, che consente al consumatore di operare la sua scelta con cognizione di causa, è il mezzo più adeguato in quanto crea meno ostacoli alla libera circolazione delle merci.
::: Scarica tutta la direttiva